La norma stabilisce che gli interventi di cui agli artt. 6 (ampliamento), 7 (demolizione e ricostruzione con ampliamento), 8 (i medesimi interventi, riguardo edifici in zona agricola) e 9 (demolizione e ricostruzione con ampliamento e rilocalizzazione di edifici esistenti in area a pericolosità idraulica o idrogeologica P4 o P3), sono realizzabili previa presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) alternativa al permesso di costruire (c.d. “SCIA alternativa”) di cui all’art. 23 del d.P.R. 380/2001. E’, invece, necessario il permesso di costruire nel caso in cui gli interventi degli artt. 7, 8 e 9 comportano una ricomposizione planivolumetrica dell’edificio con sua ricostruzione su un’area di sedime completamente diversa.